Componenti perequative nel settore dei rifiuti
COSA E QUALI SONO LE COMPONENTI PEREQUATIVE?
Non si tratta di una maggiorazione TARI, ma di contributi che vengono riscossi con l’avviso di pagamento e sono volti a consentire la copertura dei costi come di seguito meglio specificato:
· Componente perequativa 𝑈𝑅1,𝑎: istituita con Delibera ARERA n. 386/2023 per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad euro 0,10 anno x utenza;
· Componente perequativa 𝑈𝑅2,𝑎: istituita con Delibera ARERA n. 386/2023 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad euro 1,50 anno x utenza;
· NOVITA’ Componente perequativa 𝑈𝑅3,𝑎: istituita con Delibera ARERA n. 133/2025 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti istituito con DPCM n. 24/2025, pari ad euro 6,00 per utenza.
COME VENGONO CALCOLATE?
Gli importi dovuti sono rapportati al periodo di attivazione dell’utenza.
L’utenza corrisponde all’unità elementare di tassazione della TARI in base alla quale avviene la ripartizione del carico tributario annuale della tassa rifiuti. Essa deve essere intesa come “punto di conferimento”, pertanto con riferimento al concetto di:
UTENZA DOMESTICA: si considera una singola utenza nel caso di abitazione con annesse pertinenze;
UTENZA NON DOMESTICA: si considera come singola utenza non domestica anche quella le cui aree o locali soggette a tassazione siano state attivate con più destinazioni d’uso, ma che non possono che essere considerate, ai fini TARI, come un unico punto di conferimento dei rifiuti.